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Ordinanza — n. 5327/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded claim regarding crime offensiveness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5327/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Quadrana Daniele against the Rome Court of Appeal's judgment inadmissible. The lower court had excluded the particular triviality of the offense by evaluating the overall offensiveness of the conduct and emphasizing the subjective element of premeditation. Consequently, the court ruled the appeal manifestly unfounded and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, particularly when the appellate court's assessment of the offense's triviality and subjective intent is based on a comprehensive evaluation of the conduct's offensiveness.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal inadmissibility of appeal triviality of offense subjective intent premeditation offensiveness of conduct procedural costs award Cassation review standard aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUADRANA DANIELE nato a GENZANO DI ROMA il 17/06/1981 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Quadrana Daniele avverso la sentenza in epigrafe; rilevato che il ricorso è manifestamente infondato, dovendosi ritenere che la Corte di appello, nell'escludere la particolare tenuità del fatto, ha compiuto una valutazione in ordine all'offensività della condotta complessivamente considerata e valorizzando - con il riferimento alla premeditazione - l'intensità dell'elemento soggettivo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estensor Il Presidente