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Ordinanza — n. 5326/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against penalty application for inadmissibility due to lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5326/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal filed by Tosku Ylli inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The lower court applied a penalty for reasons not permitted under Article 448 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant failed to demonstrate evidence of statutory grounds for acquittal. Consequently, the court rejected the request for review and upheld the original sentencing decision.

Regesto Legislator

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Art. 448 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal against a penalty application is inadmissible if it is not based on the specific grounds permitted by law and lacks evidence of statutory causes for acquittal.

Parole chiave

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inadmissible appeal Article 448 criminal procedure statutory grounds for acquittal penalty application review Cassation dismissal motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448 cod. proc. pen.
Art. 600 cod. proc. pen.
art. 448 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSKU YLLI nato il 06/11/1969 avverso la sentenza del 27/06/2025 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Tosku Ylli avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è proposto avverso sentenza di applicazione della pena per motivi diversi da quelli consentiti ex art. 448 cod. proc. pen. e, in particolare, non risulta l'evidenza di cause di proscioglimento; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente