Cassation court dismisses appeals against second instance judgment on joint criminal responsibility and generic mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Perrone, Santoro, Girone, and others inadmissible, upholding the Second Instance Court's finding of joint criminal responsibility. The appellants merely repeated their defensive version without addressing the appellate court's detailed reconstruction of facts, while the court noted the generic mitigation was already granted under equivalent conditions. Consequently, the appeals were rejected as manifestly unfounded, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against second instance judgments on criminal responsibility are inadmissible if they merely repeat the defense without engaging with the factual reconstruction, and if the requested mitigation was already granted under equivalent conditions.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PERRONE LAURA nato a MESSINA il 10/11/1997 PERRONE GIUSEPPA nato a MESSINA il 19/11/1981 SANTORO MARIA nato a MESSINA il 07/02/1980 GIRONE ANTONINO nato a MESSINA il 14/07/2003 avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; t OSSERVA letti i ricorsi proposti nell'interesse di Perrone Laura, Perrone Giuseppa, Santoro Maria e Girone Antonino avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che la Corte di appello ha correttamente ritenuto la responsabilità concorsuale degli imputati, sulla base dell'apporto - materiale e morale - rispetto alle condotte materiali da ciascuno realizzate; rilevato che i ricorrenti si limitano a riproporre la loro versione difensiva, senza confrontarsi con la puntuale ricostruzione operata dalla Corte di appello; ritenuta la manifesta infondatezza del motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche, posto che le stesse sono state riconosciute, sia pur in regime di equivalenza con le aggravanti contestate, secondo una motivazione di merito immune da censure in questa sede; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibikt i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il President