Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds do not meet the strict error manifestum standard under Art. 448 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Kaba Ayoub inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The applicant challenged a preliminary judgment regarding the legal qualification of his alleged crime, arguing it was erroneous. The court ruled that such appeals are strictly limited to cases of obvious error where the qualification is clearly eccentric to the charge, a standard not met here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The appeal for cassation based on erroneous legal qualification is admissible only in cases of obvious error where the qualification is clearly eccentric to the charge without room for opinion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KABA AYOUB nato il 09/04/1992 avverso la sentenza del 28/02/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Kaba Ayoub avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che i motivi proposti avverso la sentenza di applicazione pena non rientrano tra quelli consentiti ai sensi dell'art. 448 cod. proc. pen.; rilevato, in particolare, che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez.2, n. 14377 del 31/3/2021, Rv. 281116); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estensor Il Presidente