Italian Supreme Court dismisses appeal as it raises only factual issues already decided by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Giuseppina Cocchi inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The court determined that the appeal raised questions of mere fact regarding evidence evaluation and fact-finding, which were already thoroughly examined in the appealed judgment. Consequently, the court ruled that no relevant legal issues emerged for review at the stage of admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 2 c.p.p.; Art. 610, comma 1 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it raises questions of mere fact regarding the evaluation of evidence and the reconstruction of events, as these are exclusively within the competence of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCCHI GIUSEPPINA nato a CAMPOBASSO il 09/09/1985 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Cocchiiii Giuseppina avverso la sentenza in epigrafe; letta la memoria difensiva depositata dal difensore della ricorrente; ritenuto che il ricorso propone questioni di mero fatto, in ordine alla valutazione delle prove dichiarative e alla ricostruzione dell'accaduto, ampiamente esaminate nella sentenza impugnata, senza che emergano profili rilevabili in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ncorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto che non deve disporsi la condanna dell'imputata alla rifusione delle spese in favore della parte civile, che ha prodotto una memoria contenente l'indicazione di elementi ultronei rispetto alla valutazione preliminare di inammissibilità operata daltdllegio, secondo i presupposti e le peculiari finalità del meccanismo di cui all'art. 610, comma primo, cod. proc. pen. (Sez.7, n. 44280 del 13/9/2016, Rv. 268139);
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannaAricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estense e Il Presidente <