Cassation court dismisses appeals regarding joint theft and dangerous escape, ruling on shared intent and liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Abbinati and Buglisi inadmissible due to manifest lack of merit. The lower court correctly applied principles regarding the crime of theft with dangerous escape and established joint liability for resistance, noting both defendants shared an interest in evading control while possessing stolen goods and burglary tools. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 112 c.p.p.: The court establishes that appeals against judgments correctly applying consolidated principles on the existence of theft with dangerous escape and joint liability for resistance are inadmissible when the facts clearly demonstrate shared intent and the presence of burglary tools.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ABBINANTI VINCENZO GIUSEPPE nato a ALTAVILLA MILICIA il 08/01/1973 BUGLISI CARMELO nato a ALTAVILLA MILICIA il 07/04/1974 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letti i ricorsi proposti nell'interesse di Abbinati Vincenzo Giuseppe e Buglisi Carmelo avverso la sentenza in epigrafe; rilevata la manifesta infondatezza del motivo, comune ad entrambi i ricorrenti, relativo alla sussistenza del reato di cui all'art. 337 cod. pen., posto che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi in tema di sussistenza del reato nel caso di fuga realizzata con modalità pericolose, ampiamente descritte in fatto con argomentazioni immuni da censure; ritenuta la manifesta infondatezza del motivo formulato da Buglisi e relativo all'insussistenza del concorso nella condotta di resistenza realizzata da Abbinati, il quale si trovava alla guida del mezzo; rilevato che, dalla congiunta lettura delle sentenze di merito, emerge come Buglisi e Abbinati avessero un interesse condiviso a sottrarsi al controllo, essendo ben consapevoli di detenere il provento del furto appena consumato, oltre che arnesi atti alla realizzazione del furto con scasso; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascun in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere este ore Il Presid