Cassation court dismisses appeal against criminal sentence for evading arrest warrants due to lack of objective elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Toderita Marius Constantin inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding that his departure from home detention constituted the objective element of the crime of evasion and questioned the leniency applied. The court rejected these arguments, ruling that mere removal from the detention location satisfies the legal requirement for evasion and that the facts were not occasional, thus negating any claim of minor offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 c.p.; Art. 641 c.p.: The crime of evasion is consummated by the simple act of leaving the place of home detention, regardless of the duration or specific circumstances of the departure.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TODERITA MARIUS CONSTANTIN nato il 20/06/1998 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Toderita Marius Constantin avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che è manifestamente infondato il primo motivo, relativo alla ritenuta insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di evasione, essendo a tal fine sufficiente l'avvenuto allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari; ritenuto che il motivo relativo al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello sottolineato la non occasionalità del fatto, circostanza di per sé ostativa a prescindere dall'offensività della condotta; ritenuto che le censure in ordine al trattamento sanzionatorio e all'esclusione delle generiche sono manifestamente infondate, avendo la Corte di appello adeguatamente argomentato ed essendo generiche le doglianze sollevate dal ricorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente