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Ordinanza — n. 5317/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and fails to specify grounds for alleged reasoning defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5317/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the sole ground of appeal. The appellant alleged a defect in the lower court's reasoning without identifying specific passages requiring correction for illogicality or contradiction. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are entirely generic and fail to point out specific parts of the reasoning that are illogical or contradictory.

Parole chiave

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generic appeal grounds defect of reasoning inadmissible appeal procedural costs Cassa delle ammende motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASALNUOVO JESSICA nato a PALERMO il 26/09/1997 avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Casalnuovo Jessica avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il motivo unico di ricorso è del tutto generico, censurando un presunto vizio di motivazione, senza indicare nello specifico quale parte dell'argomentazione risulterebbe censurabile per manifesta illogicità o contraddittorietà; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente