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Ordinanza — n. 5316/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for sentencing discrepancy as device matches agreement and is correct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5316/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the sentence applied was for unauthorized motives. Although the appellant argued a discrepancy between the stated and calculated penalties, the court found the device correct and consistent with the parties' agreement. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal against a sentencing decision for unauthorized motives is inadmissible if the operative part correctly reflects the agreed terms, rendering any alleged calculation discrepancy irrelevant to the admissibility of the review.

Parole chiave

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inadmissible appeal unauthorized motives sentencing discrepancy party agreement procedural costs Cassa delle ammende Italian criminal procedure modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERNARDI NICOLAS nato a MANDURIA il 18/06/2005 avverso la sentenza del 24/06/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Bernardi Nicolas avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è stato proposto avverso sentenza di applicazione pena per motivi non consentiti, peraltro, si deduce la diversità tra la pena indicata in dispositiva e quella calcolata in motivazione, omettendo di considerare che il dispositivo è corretto, essendo conforme all'accordo formulato dalle parti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consiglie