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Ordinanza — n. 5314/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding sentencing treatment and quantification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5314/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant filed a generic challenge without specific grounds. The appellant argued against the exclusion of certain elements and the sentencing quantification, but the court noted the lower court had already settled the main issues via a settlement of motives. Consequently, the appeal was rejected as it failed to meet the requirement for specific arguments on the penal treatment.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant fails to propose specific grounds, limiting the review to a generic criticism of the sentencing treatment and quantification without addressing the substantive legal errors.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds generic sentencing criticism settlement of motives penal treatment review attenuazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTUSCIELLO UMBERTO nato a NAPOLI il 01/05/1984 avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Martusciello Umberto avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il giudizio è stato definito con il concordato dei motivi in appello e che il ricorrente propone ricorso per cassazione limitatamente al trattamento sanzionatorio, senza prospettare motivi specifici e limitandosi ad una generica censura in ordine all'esclusione delle generiche e alla quantificazione della pena; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estens e Il Presidente