Court dismisses appeal against false accusation of theft, ruling it constitutes the crime of calumny.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for calumny. The appellant, Daniela Giuliano, challenged a sentence based on her brother's forged claim of lost banknotes, which the court found to be a deliberate false accusation designed to incriminate her brother for a crime he did not commit. The court ruled that the mere prospect of a crime being committed, regardless of whether it overlaps with theft, satisfies the elements of calumny, and since the penalty was minimal and well-motivated, no grounds for revision existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 368 c.p.; Art. 600 c.p.: The false accusation of a crime that has not been committed constitutes the crime of calumny, even if the accusation aims to facilitate the prosecution of another crime, without requiring a separate evaluation of compatibility with theft.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANO DANIELA nato a SAN PAOLO BEL SITO il 19/06/1985 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuliano Daniela avverso la sentenza in epigrafe, nonché la memoria difensiva depositata dall'Avvocato Carbone; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, dovendosi ritenere che correttamente la Corte di appello ha ritenuto che la falsa denuncia di smarrimento di un assegno - risultante regolarmente dato in pagamento dal fratello dell'imputata e nella piena consapevolezza di quest'ultima - integra il reato di calunnia, posto che la falsa denuncia consente di prospettare la commissione del reato di ricettazione, perseguibile d'ufficio, senza che si debba valutare la compatibilità di tale fattispecie con quella del furto, posto che in relazione al reato di calunnia rileva la sola prospettazione di un reato che, in realtà, si sa non esser stato commesso; rilevato che la pena è stata contenuta nel minimo edittale e l'esclusione delle generiche è ampiamente motivata, con argomenti rispetto ai quali la ricorrente non evidenzia profili di manifesta illogicità o contraddittorietà; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del 'corrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannajkricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere est re Il Presid