Cassation court dismisses appeals against denial of drug conduct reclassification due to manifestly unfounded arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Catanzaro and Lagnese inadmissible regarding the denial of drug conduct reclassification. The appellants argued for a reduction in sentencing severity, but the lower court had already factored in the quantity of substances and the organized nature of the drug dealing. The court rejected these claims as manifestly unfounded and specific arguments were deemed generic and lacking logical contradiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Appeals against the denial of conduct reclassification are inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as the merit judgment on factual circumstances like drug quantity and organization is not subject to review in this instance.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CATANZARO ALESSIA AGATA nato a CATANIA il 07/09/1994 LAGNESE ORESTE nato a SESSA AURUNCA il 18/04/1997 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto i ricorsi proposti nell'interesse di Catanzaro Alessia Agata e Lagnese Oreste avverso la sentenza in epigrafe; rilevato che entrambi i ricorrenti hanno impugnato diniego della riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, formulando motivi manifestamente infondati, avendo i giudici di merito motivato e indicato le circostanze di fatto (quantità e pluralità di sostanze detenute, attività organizzata in una c.d. "piazza di spaccio") che, sulla base di un giudizio di merito non sindacabile in questa sede, consentono di escludere la derubricazione; ritenuti manifestamente infondati i motivi formulati dai ricorrenti in ordine al diniego delle generiche, non emergendo profili di manifesta illogicità o contraddittorietà nella motivazione resa sul punto dalla Corte di appello, a fronte della quale i motivi risultano aspecifici; ritenuto, pertanto, che li' ricorso dever'essere dichiaratO inarnmissibilè, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere este re Il Preside