Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5308/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5308/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5308/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PECORARO MASSIMILIANO nato a SALERNO il 03/06/1989 avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Pecoraro Massimiliano avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che la Corte di appello ha correttamente rilevato l'inammissibilità dell'appello per aspecificità dello stesso, posto che l'impugnazione non può limitarsi ad una riproposizione acritica della prospettazione difensiva, dovendosi confrontare con la motivazione della sentenza di primo grado, evidenziando nello specifico le ragioni dell'eventuale errore di giudizio; ritenuto, in ogni caso, che la Corte di appello ha, sia pur sinteticamente, indicato le ragioni dell'infondatezza dei motivi di appello, senza incorrere in vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5308/2026 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PECORARO MASSIMILIANO nato a SALERNO il 03/06/1989 avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Pecoraro Massimiliano avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che la Corte di appello ha correttamente rilevato l'inammissibilità dell'appello per aspecificità dello stesso, posto che l'impugnazione non può limitarsi ad una riproposizione acritica della prospettazione difensiva, dovendosi confrontare con la motivazione della sentenza di primo grado, evidenziando nello specifico le ragioni dell'eventuale errore di giudizio; ritenuto, in ogni caso, che la Corte di appello ha, sia pur sinteticamente, indicato le ragioni dell'infondatezza dei motivi di appello, senza incorrere in vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate riesame dell'asilo impugnabilità della decisione di rinvio impugnazione di decisioni amministrative
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PECORARO MASSIMILIANO nato a SALERNO il 03/06/1989 avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Pecoraro Massimiliano avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che la Corte di appello ha correttamente rilevato l'inammissibilità dell'appello per aspecificità dello stesso, posto che l'impugnazione non può limitarsi ad una riproposizione acritica della prospettazione difensiva, dovendosi confrontare con la motivazione della sentenza di primo grado, evidenziando nello specifico le ragioni dell'eventuale errore di giudizio; ritenuto, in ogni caso, che la Corte di appello ha, sia pur sinteticamente, indicato le ragioni dell'infondatezza dei motivi di appello, senza incorrere in vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente