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Ordinanza — n. 5307/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5307/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5307/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRINCIPIO VINCENZO nato a CASERTA il 20/04/1999 avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto da Principio Vincenzo avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5307/2026 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente

Parole chiave

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perseguimento penale per diffamazione false indicazioni su attività commerciali difesa contro le pratiche commerciali illecite violazione di obbligazioni contrattuali di lavoro ricorso per inadempienza infrazione commessa nell'azienda
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRINCIPIO VINCENZO nato a CASERTA il 20/04/1999 avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto da Principio Vincenzo avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente