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Ordinanza — n. 5306/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5306/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5306/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLPE DOMENICO nato a VALLO DELLA LUCANIA il 17/03/1972 avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Volpe Domenico avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il motivo relativo alla destinazione allo spaccio dello stupefacente è aspecifico, non considerando gli specifici indici evidenziati in motivazione (materiale per confezionamento delle dosi, pluralità delle dosi già confezionate detenute nell'auto); 444,04 -f"4" rilevato che la Corte di appello ha adeguatnotivato in ordine ai precedenti specifici dell'imputato e, quindi, alla non occasionalità del fatto, nonché agli elementi rilevati ai fini della quantificazione della pena e all'esclusione delle generiche, argomenti a fronte dei quali il ricorrente si limita a riproporre le richieste rigettate in sede di merito; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5306/2026 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLPE DOMENICO nato a VALLO DELLA LUCANIA il 17/03/1972 avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Volpe Domenico avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il motivo relativo alla destinazione allo spaccio dello stupefacente è aspecifico, non considerando gli specifici indici evidenziati in motivazione (materiale per confezionamento delle dosi, pluralità delle dosi già confezionate detenute nell'auto); 444,04 -f"4" rilevato che la Corte di appello ha adeguatnotivato in ordine ai precedenti specifici dell'imputato e, quindi, alla non occasionalità del fatto, nonché agli elementi rilevati ai fini della quantificazione della pena e all'esclusione delle generiche, argomenti a fronte dei quali il ricorrente si limita a riproporre le richieste rigettate in sede di merito; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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circostanze attenuanti motivi di cassazione motivi validi traffico aggravato di stupefacenti sostituzione dei motivi rinuncia alla motivazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLPE DOMENICO nato a VALLO DELLA LUCANIA il 17/03/1972 avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Volpe Domenico avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il motivo relativo alla destinazione allo spaccio dello stupefacente è aspecifico, non considerando gli specifici indici evidenziati in motivazione (materiale per confezionamento delle dosi, pluralità delle dosi già confezionate detenute nell'auto); 444,04 -f"4" rilevato che la Corte di appello ha adeguatnotivato in ordine ai precedenti specifici dell'imputato e, quindi, alla non occasionalità del fatto, nonché agli elementi rilevati ai fini della quantificazione della pena e all'esclusione delle generiche, argomenti a fronte dei quali il ricorrente si limita a riproporre le richieste rigettate in sede di merito; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente