Ordinanza — n. 5303/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTALDO ENRICO nato a NAPOLI il 13/07/1983 avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Castaldo Enrico avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il motivo relativo al diniego della riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,è manifestamente infondato, avendo i giudici di merito ampiamente motivato e indicato le circostanze di fatto (quantità e pluralità di sostanze detenute, luogo di spaccio, continuità con ambienti criminali di spessore) che, sulla base di un giudizio di merito non sindacabile in questa sede, consentono di escludere la derubricazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 5303/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,è manifestamente infondato, avendo i giudici di merito ampiamente motivato e indicato le circostanze di fatto (quantità e pluralità di sostanze detenute, luogo di spaccio, continuità con ambienti criminali di spessore) che, sulla base di un giudizio di merito non sindacabile in questa sede, consentono di escludere la derubricazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTALDO ENRICO nato a NAPOLI il 13/07/1983 avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Castaldo Enrico avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il motivo relativo al diniego della riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,è manifestamente infondato, avendo i giudici di merito ampiamente motivato e indicato le circostanze di fatto (quantità e pluralità di sostanze detenute, luogo di spaccio, continuità con ambienti criminali di spessore) che, sulla base di un giudizio di merito non sindacabile in questa sede, consentono di escludere la derubricazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere este ore Il Presidente