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Ordinanza — n. 5302/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5302/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5302/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL VECCHIO MASSIMILIANO nato a NAPOLI il 28/04/1987 avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Del Vecchio Massimiliano avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo è aspecifico, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, lì dove precisa che l'imputato non solo non si è fermato all'alt, ma si è anche dato ad una pericolosa fuga, conclusasi a distanza di alcuni chilometri dal primo posto di blocco, ponendo in pericolo l'incolumità degli inseguitori; ritenuto che, in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle generiche, è immune da censure la motivazione lì dove richiama i plurimi precedenti, anche specifici, desumendo una personalità particolarmente incline a delinquere e utilizzando tali elementi per la determinazione del trattamento sanzionatorio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5302/2026 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL VECCHIO MASSIMILIANO nato a NAPOLI il 28/04/1987 avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Del Vecchio Massimiliano avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo è aspecifico, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, lì dove precisa che l'imputato non solo non si è fermato all'alt, ma si è anche dato ad una pericolosa fuga, conclusasi a distanza di alcuni chilometri dal primo posto di blocco, ponendo in pericolo l'incolumità degli inseguitori; ritenuto che, in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle generiche, è immune da censure la motivazione lì dove richiama i plurimi precedenti, anche specifici, desumendo una personalità particolarmente incline a delinquere e utilizzando tali elementi per la determinazione del trattamento sanzionatorio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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assenza di persecuzione pericolo di reiterazione valutazione del rischio di fuga inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento impedimenti all'allontanamento motivi di cassazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL VECCHIO MASSIMILIANO nato a NAPOLI il 28/04/1987 avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Del Vecchio Massimiliano avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo è aspecifico, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, lì dove precisa che l'imputato non solo non si è fermato all'alt, ma si è anche dato ad una pericolosa fuga, conclusasi a distanza di alcuni chilometri dal primo posto di blocco, ponendo in pericolo l'incolumità degli inseguitori; ritenuto che, in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle generiche, è immune da censure la motivazione lì dove richiama i plurimi precedenti, anche specifici, desumendo una personalità particolarmente incline a delinquere e utilizzando tali elementi per la determinazione del trattamento sanzionatorio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente