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Ordinanza — n. 5299/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5299/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5299/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ESPOSITO VINCENZO nato a NAPOLI il 31/03/1990 MELE SALVATORE nato a NAPOLI il 06/06/1984 avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto i ricorsi proposti nell'interesse di Esposito Vincenzo e Mele Salvatore avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che i motivi proposti da entrambi gli imputati avverso il diniego della riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 sono manifestamente infondat9, avendo i giudici di merito ampiamente motivato e indicato le circostanze di fatto (organizzazione, sistematicità, coinvolgimento di più persone, pluralità di sostanze detenute) che, sulla base di un giudizio di merito non sindacabile in questa sede, consentono di escludere la derubricazione; rilevato che il motivo proposto da Mele, in relazione alla determinazione dell'aumento a titolo di continuazione, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello motivato sul fatto che l'aumento è stato estremamente contenuto, valutazione che non appare manifestamente illogica o contraddittoria, considerata la condotta oggetto di giudizio e l'entità dell'aumento (3 mesi); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5299/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 sono manifestamente infondat9, avendo i giudici di merito ampiamente motivato e indicato le circostanze di fatto (organizzazione, sistematicità, coinvolgimento di più persone, pluralità di sostanze detenute) che, sulla base di un giudizio di merito non sindacabile in questa sede, consentono di escludere la derubricazione; rilevato che il motivo proposto da Mele, in relazione alla determinazione dell'aumento a titolo di continuazione, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello motivato sul fatto che l'aumento è stato estremamente contenuto, valutazione che non appare manifestamente illogica o contraddittoria, considerata la condotta oggetto di giudizio e l'entità dell'aumento (3 mesi); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti dipendenza da sostanze riabilitazione recidiva nell'infrazione attitudine all'integrazione precedenti penali rilevanti
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ESPOSITO VINCENZO nato a NAPOLI il 31/03/1990 MELE SALVATORE nato a NAPOLI il 06/06/1984 avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto i ricorsi proposti nell'interesse di Esposito Vincenzo e Mele Salvatore avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che i motivi proposti da entrambi gli imputati avverso il diniego della riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 sono manifestamente infondat9, avendo i giudici di merito ampiamente motivato e indicato le circostanze di fatto (organizzazione, sistematicità, coinvolgimento di più persone, pluralità di sostanze detenute) che, sulla base di un giudizio di merito non sindacabile in questa sede, consentono di escludere la derubricazione; rilevato che il motivo proposto da Mele, in relazione alla determinazione dell'aumento a titolo di continuazione, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello motivato sul fatto che l'aumento è stato estremamente contenuto, valutazione che non appare manifestamente illogica o contraddittoria, considerata la condotta oggetto di giudizio e l'entità dell'aumento (3 mesi); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile' i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a