Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5296/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5296/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5296/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IMBROCE' EMANUELE nato a PALERMO il 17/06/1978 DI MARIANO GIANPIERO nato a SESTO SAN GIOVANNI il 14/07/1973 avverso la sentenza del 09/04/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i ricorsi, presentati avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., si limitano a prospettare del tutto genericamente un'errata qualificazione dei fatti, non emergente con evidenza dalle imputazioni, cosicché lo stesso non risponde ai requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5296/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., si limitano a prospettare del tutto genericamente un'errata qualificazione dei fatti, non emergente con evidenza dalle imputazioni, cosicché lo stesso non risponde ai requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.;

Parole chiave

Generato dall'IA
ricorso per inadempienza opposizione al matrimonio allegazioni inverosimili mancata attuazione degli accordi illeciti allegazioni di persecuzione contraddittorie violazione delle forme sostanziali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IMBROCE' EMANUELE nato a PALERMO il 17/06/1978 DI MARIANO GIANPIERO nato a SESTO SAN GIOVANNI il 14/07/1973 avverso la sentenza del 09/04/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i ricorsi, presentati avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., si limitano a prospettare del tutto genericamente un'errata qualificazione dei fatti, non emergente con evidenza dalle imputazioni, cosicché lo stesso non risponde ai requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.;

Ritenuto dunque che i ricorsi sono inammissibili e che la pronuncia può essere adottata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., conseguendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il P ente