Ordinanza — n. 5293/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRATTALI CRISTIAN nato a FROSINONE il 10/01/1993 avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso incentrato sulla pena e sulla verifica d cause di non punibilità, risulta radicalmente inammissibile, non solo perché genericamente formulato, ma in primo luogo perché riferito a sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. a seguito di concordato sulla pena accompagnato da rinuncia ai restanti motivi, in assenza di specifica deduzione in ordine all'illegalità della pena irrogata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5293/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. a seguito di concordato sulla pena accompagnato da rinuncia ai restanti motivi, in assenza di specifica deduzione in ordine all'illegalità della pena irrogata;
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRATTALI CRISTIAN nato a FROSINONE il 10/01/1993 avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso incentrato sulla pena e sulla verifica d cause di non punibilità, risulta radicalmente inammissibile, non solo perché genericamente formulato, ma in primo luogo perché riferito a sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. a seguito di concordato sulla pena accompagnato da rinuncia ai restanti motivi, in assenza di specifica deduzione in ordine all'illegalità della pena irrogata;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile e che la pronuncia può essere adottata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere