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Ordinanza — n. 5292/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5292/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5292/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPPARELLA MARCO nato a ROMA il 28/06/1977 avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i primi due motivi sono genericamente formulati e comunque volti a sollecitare un diverso giudizio di merito, precluso in questa sede, a fronte di quanto rilevato dalla Corte territoriale, che ha dato rilievo al quantitativo e al grado di purezza della cocaina che il ricorrente deteneva in macchina in luogo noto come piazza di spaccio, nonché al reperimento di una bilancina di precisione e di un'agenda recante indicazione di nomi e cifre, elementi indicativi di attività di spaccio, unitamente al possesso di una significativa somma in contanti;

Regesto Legislator

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art. 131 - bis cod. pen; Ordinanza — n. 5292/2026 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPPARELLA MARCO nato a ROMA il 28/06/1977 avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i primi due motivi sono genericamente formulati e comunque volti a sollecitare un diverso giudizio di merito, precluso in questa sede, a fronte di quanto rilevato dalla Corte territoriale, che ha dato rilievo al quantitativo e al grado di purezza della cocaina che il ricorrente deteneva in macchina in luogo noto come piazza di spaccio, nonché al reperimento di una bilancina di precisione e di un'agenda recante indicazione di nomi e cifre, elementi indicativi di attività di spaccio, unitamente al possesso di una significativa somma in contanti;

Parole chiave

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traffico aggravato di cocaina commisurazione della pena per stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti consumo di canapa importazione di stupefacenti infrazione grave alla lstup

Disposizioni normative citate

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art. 131 - bis cod. pen
Ritenuto che il terzo motivo è parimenti volto a sollecitare un diverso giudizio di merito in ordine alla ravvisabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 - bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPPARELLA MARCO nato a ROMA il 28/06/1977 avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i primi due motivi sono genericamente formulati e comunque volti a sollecitare un diverso giudizio di merito, precluso in questa sede, a fronte di quanto rilevato dalla Corte territoriale, che ha dato rilievo al quantitativo e al grado di purezza della cocaina che il ricorrente deteneva in macchina in luogo noto come piazza di spaccio, nonché al reperimento di una bilancina di precisione e di un'agenda recante indicazione di nomi e cifre, elementi indicativi di attività di spaccio, unitamente al possesso di una significativa somma in contanti;

Ritenuto che il terzo motivo è parimenti volto a sollecitare un diverso giudizio di merito in ordine alla ravvisabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 - bis cod. pen., che la Corte ha per contro escluso con valutazione non arbitraria, incentrata sulla concreta offensività della condotta, avente ad oggetto il possesso di un quantitativo di cocaina sufficiente per la teorica preparazione di circa 70 dosi; Ritenuto che il quarto motivo in punto di trattamento sanzionatorio è generico e comunque precluso, perché inerente al merito, non essendo dedotti profili di arbitrarietà della valutazione della Corte, che ha dato rilievo ai precedenti dai quali il ricorrente è gravato e alla consistenza della condotta;

Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Con Ore estTnsore Il P e