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Ordinanza — n. 5289/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5289/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5289/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLETTI FLORENZO nato a RIPA TEATINA il 13/02/1970 avverso l'ordinanza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha correttamente rilevato che l'appello era stato presentato ben oltre il termine di 45 giorni, che scadeva il 10/11/2024, nel presupposto che ai fini del conteggio non opera la sospensione in periodo fereiale del termine per il deposito della sentenza (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5289/2026 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLETTI FLORENZO nato a RIPA TEATINA il 13/02/1970 avverso l'ordinanza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha correttamente rilevato che l'appello era stato presentato ben oltre il termine di 45 giorni, che scadeva il 10/11/2024, nel presupposto che ai fini del conteggio non opera la sospensione in periodo fereiale del termine per il deposito della sentenza (Sez.

Parole chiave

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termine di sospensione ritardo ingiustificato dell'azione penale termine di perenzione domanda d'asilo tardiva restituzione del termine scaduto rinvio del dibattimento
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLETTI FLORENZO nato a RIPA TEATINA il 13/02/1970 avverso l'ordinanza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha correttamente rilevato che l'appello era stato presentato ben oltre il termine di 45 giorni, che scadeva il 10/11/2024, nel presupposto che ai fini del conteggio non opera la sospensione in periodo fereiale del termine per il deposito della sentenza (Sez.

U, n. 42361 dele 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586 - 01), Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il lresidente