Ordinanza — n. 5287/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIUSTO MARIO nato a ATRI il 06/03/1969 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è genericamente formulato e comunque non consentito, in quanto volto assertivamente a contestare la valenza delle dichiarazioni di Di Febo, che la Corte ha, per contro, non illogicamente ritenuto idonee a dar conto dell'attività di cessione di stupefacenti, ove lette unitamente a quelle di altri soggetti escussi;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 5287/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo in punto di trattamento sanzionatorio (attenuanti generiche e recidiva) è formulato in termini del tutto generici, a fronte di motivazione non arbitraria della Corte territoriale; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIUSTO MARIO nato a ATRI il 06/03/1969 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è genericamente formulato e comunque non consentito, in quanto volto assertivamente a contestare la valenza delle dichiarazioni di Di Febo, che la Corte ha, per contro, non illogicamente ritenuto idonee a dar conto dell'attività di cessione di stupefacenti, ove lette unitamente a quelle di altri soggetti escussi;
Ritenuto che il secondo motivo in punto di trattamento sanzionatorio (attenuanti generiche e recidiva) è formulato in termini del tutto generici, a fronte di motivazione non arbitraria della Corte territoriale; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Cons,19liere e nsore Il