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Ordinanza — n. 5285/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5285/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5285/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLI MAURO nato a ROMA il 10/04/1972 avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso non è consentito in quanto deduce il tema della configurabilità dell'esimente dello stato di necessità, che non aveva formato oggetto dell'atto di appello; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Con,44liere estensore Il fftsidènte

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5285/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Con,44liere estensore Il fftsidènte

Parole chiave

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motivi di cassazione domanda d'asilo di rom ricorso per cassazione allegazioni insufficientemente motivate inesigibile malgrado lesioni salute impugnabilità della decisione di rinvio
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLI MAURO nato a ROMA il 10/04/1972 avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso non è consentito in quanto deduce il tema della configurabilità dell'esimente dello stato di necessità, che non aveva formato oggetto dell'atto di appello; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Con,44liere estensore Il fftsidènte