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Ordinanza — n. 5284/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5284/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5284/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALESSANDRINI LORENZO nato a ROMA il 18/08/1994 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso incentrato genericamente sulla verifica di cause di non punibilità, risulta radicalmente inammissibile, perché riferito a sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. a seguito di concordato sulla pena, accompagnato da rinuncia ai restanti motivi;

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5284/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. a seguito di concordato sulla pena, accompagnato da rinuncia ai restanti motivi;

Parole chiave

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inesigibile malgrado lesioni salute facoltà di astenersi dal testimoniare godimento dei diritti civili allegazioni d'asilo contraddittorie pene condizionali domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALESSANDRINI LORENZO nato a ROMA il 18/08/1994 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso incentrato genericamente sulla verifica di cause di non punibilità, risulta radicalmente inammissibile, perché riferito a sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. a seguito di concordato sulla pena, accompagnato da rinuncia ai restanti motivi;

Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile e che la pronuncia può essere adottata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente