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Ordinanza — n. 5279/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5279/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5279/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIARINI ALESSANDRO nato a ROMA il 10/02/1981 avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è volto a riproporre questioni in merito alla destinazione dell'hashish, che erano state devolute con l'atto di appello e che la Corte territoriale ha valutato con motivazione immune da vizi, sottolineando come fosse certo che il ricorrente fosse dedito allo spaccio, testimoniato dalla cessione di cocaina a tale Musu, e come in tale prospettiva dovesse essere valutata anche la detenzione dell'hashish - in quantità sufficiente per la preparazione di circa 2000 dosi -, rinvenuto in diversi involucri, presenti in due diverse abitazioni, unitamente ad una cospicua somma in contanti, elementi di per sé idonei a qualificare quella condotta di detenzione come illegale, in quanto almeno in parte destinata allo spaccio, tanto più a fronte della ritenuta incongruità delle spiegazioni fornite in ordine alla ragione della presenza della droga in abitazioni diverse, e non interferendo con tale analisi la circostanza che in due diverse circostanze, una precedente e una successiva, il ricorrente fosse stato prosciolto o avesse beneficiato dell'archiviazione del procedimento in relazione alla detenzione di quantitativi analoghi di hashish;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5279/2026 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIARINI ALESSANDRO nato a ROMA il 10/02/1981 avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è volto a riproporre questioni in merito alla destinazione dell'hashish, che erano state devolute con l'atto di appello e che la Corte territoriale ha valutato con motivazione immune da vizi, sottolineando come fosse certo che il ricorrente fosse dedito allo spaccio, testimoniato dalla cessione di cocaina a tale Musu, e come in tale prospettiva dovesse essere valutata anche la detenzione dell'hashish - in quantità sufficiente per la preparazione di circa 2000 dosi -, rinvenuto in diversi involucri, presenti in due diverse abitazioni, unitamente ad una cospicua somma in contanti, elementi di per sé idonei a qualificare quella condotta di detenzione come illegale, in quanto almeno in parte destinata allo spaccio, tanto più a fronte della ritenuta incongruità delle spiegazioni fornite in ordine alla ragione della presenza della droga in abitazioni diverse, e non interferendo con tale analisi la circostanza che in due diverse circostanze, una precedente e una successiva, il ricorrente fosse stato prosciolto o avesse beneficiato dell'archiviazione del procedimento in relazione alla detenzione di quantitativi analoghi di hashish;

Parole chiave

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ripartizione provvisoria traffico di cocaina ripartizione del reddito assegnazione di alloggio nuovo riparto confisca dei proventi di reato
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIARINI ALESSANDRO nato a ROMA il 10/02/1981 avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è volto a riproporre questioni in merito alla destinazione dell'hashish, che erano state devolute con l'atto di appello e che la Corte territoriale ha valutato con motivazione immune da vizi, sottolineando come fosse certo che il ricorrente fosse dedito allo spaccio, testimoniato dalla cessione di cocaina a tale Musu, e come in tale prospettiva dovesse essere valutata anche la detenzione dell'hashish - in quantità sufficiente per la preparazione di circa 2000 dosi -, rinvenuto in diversi involucri, presenti in due diverse abitazioni, unitamente ad una cospicua somma in contanti, elementi di per sé idonei a qualificare quella condotta di detenzione come illegale, in quanto almeno in parte destinata allo spaccio, tanto più a fronte della ritenuta incongruità delle spiegazioni fornite in ordine alla ragione della presenza della droga in abitazioni diverse, e non interferendo con tale analisi la circostanza che in due diverse circostanze, una precedente e una successiva, il ricorrente fosse stato prosciolto o avesse beneficiato dell'archiviazione del procedimento in relazione alla detenzione di quantitativi analoghi di hashish;

Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigfere estensore Il Pres u