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Ordinanza — n. 5275/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic request for re-evaluation of sentencing and mitigating factors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5275/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, ruling it constituted a generic request for a new factual assessment rather than a valid legal challenge. The appellant argued for different sentencing and mitigating circumstances, but the appellate court had already justified its decision based on drug possession evidence and the absence of valid mitigating elements. Consequently, the court rejected the appeal as distonic to the first-instance findings and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal that merely requests a different assessment of facts or sentencing without specific legal grounds is inadmissible as it amounts to a generic solicitation for a new trial.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic request sentencing review mitigating factors procedural costs Cassation jurisdiction drug possession imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTI ANGELO nato a ROMA il 30/10/1993 avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso si risolve nella generica sollecitazione di un diverso giudizio di merito in ordine al trattamento sanzionatorio e alle attenuanti generiche, a fronte del fatto che la Corte ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto congrua una pena non prossima al minimo (la detenzione di sostanza stupefacente sufficiente per la teorica preparazione di circa 100 dosi) e nel contempo ha escluso a sussistenza di elementi tali da giustificare il riconoscimento delle attenuanti invocate, dovendosi altresì considerare la genericità delle deduzioni formulate nell'atto di appello (l'assenza di precedenti e il buon comportamento processuale), senza che il diniego delle attenuanti possa dirsi di per sé distonico rispetto al riconoscimento dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione;

Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore sid