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Ordinanza — n. 5274/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5274/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5274/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGLIOCCHETTI PIER FRANCESCO nato a SUBIACO il 19/07/1992 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i primi due motivi, incentrati sul tema dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Cerri, in quanto, secondo la difesa, raggiunto da indizi di reità, sono manifestamente infondati: la Corte territoriale ha rilevato, senza incorrere in vizi logici, come il ricorrente fosse salito sull'autovettura di Cerri, che si era poi spostata, e come all'interno fosse stata rinvenuta la sostanza stupefacente, che secondo il ricorrente avrebbe dovuto essere consumata insieme dai due protagonisti della vicenda e che Cerri ha invece affermato essere di Magliocchetti, dal quale si era rifornito in precedenza in tre occasioni; ha inoltre osservato che la tesi difensiva di un uso congiunto della sostanza non avrebbe potuto dirsi plausibile in assenza di una pregressa frequentazione tra i due; ha infine osservato che in ogni caso il consumo congiunto non sarebbe valso ad escludere la responsabilità di chi quella droga aveva portato, dovendosi in tale quadro escludere che gravassero indizi di reità su Cerri, indizi che la difesa ha cercato di trarre da elementi generici, privi di per sé di concludenza;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5274/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il terzo motivo è volto a sollecitare un diverso giudizio di merito in ordine al trattamento sanzionatorio ed è dunque precluso, fermo restando che è stata irrogata una pena modesta e che è stato operato un motivato giudizio di comparazione in termini di equivalenza tra le attenuanti generiche e la recidiva; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione attenuazione della pena revisione della sentenza penale prescrizione della pena pentito esecuzione della pena detentiva sostitutiva
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGLIOCCHETTI PIER FRANCESCO nato a SUBIACO il 19/07/1992 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i primi due motivi, incentrati sul tema dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Cerri, in quanto, secondo la difesa, raggiunto da indizi di reità, sono manifestamente infondati: la Corte territoriale ha rilevato, senza incorrere in vizi logici, come il ricorrente fosse salito sull'autovettura di Cerri, che si era poi spostata, e come all'interno fosse stata rinvenuta la sostanza stupefacente, che secondo il ricorrente avrebbe dovuto essere consumata insieme dai due protagonisti della vicenda e che Cerri ha invece affermato essere di Magliocchetti, dal quale si era rifornito in precedenza in tre occasioni; ha inoltre osservato che la tesi difensiva di un uso congiunto della sostanza non avrebbe potuto dirsi plausibile in assenza di una pregressa frequentazione tra i due; ha infine osservato che in ogni caso il consumo congiunto non sarebbe valso ad escludere la responsabilità di chi quella droga aveva portato, dovendosi in tale quadro escludere che gravassero indizi di reità su Cerri, indizi che la difesa ha cercato di trarre da elementi generici, privi di per sé di concludenza;

Ritenuto che il terzo motivo è volto a sollecitare un diverso giudizio di merito in ordine al trattamento sanzionatorio ed è dunque precluso, fermo restando che è stata irrogata una pena modesta e che è stato operato un motivato giudizio di comparazione in termini di equivalenza tra le attenuanti generiche e la recidiva; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore I Pre