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Ordinanza — n. 5273/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5273/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5273/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ROMDANI ISSAM nato il 02/06/2005 ROMDHANI KOSSAY nato il 16/03/2004 avverso la sentenza del 08/05/2025 del GIP TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i ricorsi, incentrati sulla mancata valutazione di cause di non punibilità e sul trattamento sanzionatorio, sono formulati genericamente e non deducono i temi consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. avverso sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., non essendo dedotti profili di illegalità della pena applicata;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5273/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2-bis cod. proc. pen. avverso sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., non essendo dedotti profili di illegalità della pena applicata;

Parole chiave

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punibilità scemata imputabilità motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione esigibilità ragionevole impunità

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
avverso sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., non essendo dedotti profili di illegalità della pena applicata;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ROMDANI ISSAM nato il 02/06/2005 ROMDHANI KOSSAY nato il 16/03/2004 avverso la sentenza del 08/05/2025 del GIP TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i ricorsi, incentrati sulla mancata valutazione di cause di non punibilità e sul trattamento sanzionatorio, sono formulati genericamente e non deducono i temi consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. avverso sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., non essendo dedotti profili di illegalità della pena applicata;

Ritenuto dunque che i ricorsi sono inammissibili e che la pronuncia può essere adottata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., conseguendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere sensore Il residente