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Ordinanza — n. 5272/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5272/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5272/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMSAADI MOHAMED nato il 09/10/1998 avverso la sentenza del 17/03/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, incentrato sulla ravvisabilità di un dubbio in ordine alla destinazione della droga allo spaccio, è inammissibile a fronte di sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in quanto non è inquadrabile in alcuno dei presupposti di ammissibilità delineati dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., neanche in punto di qualificazione del fatto, non emergendo con evidenza l'erroneità della contestazione dal tenore dell'imputazione formulata;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5272/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., in quanto non è inquadrabile in alcuno dei presupposti di ammissibilità delineati dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., neanche in punto di qualificazione del fatto, non emergendo con evidenza l'erroneità della contestazione dal tenore dell'imputazione formulata;

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti infrazione qualificata LStup dipendenza da sostanze eccezione di illegalità traffico internazionale di stupefacenti tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMSAADI MOHAMED nato il 09/10/1998 avverso la sentenza del 17/03/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, incentrato sulla ravvisabilità di un dubbio in ordine alla destinazione della droga allo spaccio, è inammissibile a fronte di sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in quanto non è inquadrabile in alcuno dei presupposti di ammissibilità delineati dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., neanche in punto di qualificazione del fatto, non emergendo con evidenza l'erroneità della contestazione dal tenore dell'imputazione formulata;

Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile e che la pronuncia può essere adottata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere e tensore Il Presidente