Italian Court dismisses appeals as untimely and unfounded regarding procedural deadlines and evidence acquisition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Spinelli and Levakovic inadmissible, ordering them to pay costs. Spinelli's appeal was rejected because the first-instance judgment was timely served and read in court, making the appeal untimely, while Levakovic's appeal was dismissed as manifestly unfounded due to expired time limits and generic arguments regarding evidence. The court emphasized that the appellant's presence in some hearings precluded a claim of absence and that the statutory deadline for the appeal had clearly passed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 593 c.p.p.; Art. 512 c.p.p.: Appeals must be filed within the statutory period following the service of the first-instance judgment; failure to do so renders the appeal inadmissible, and generic claims regarding evidence acquisition do not cure procedural defects.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SPINELLI CLELIA nato a SPOLETO il 02/07/1962 LEVAKOVIK ISABELLA nato a GIULIANOVA il 13/03/1981 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il ricorso presentato nell'interesse di Spinelli è inammissibile, in quanto la Corte ha nitidamente spiegato le ragioni per cui l'originario appello avrebbe dovuto ritenersi tardivo, a fronte del fatto che la sentenza di primo gradoo era stata accompagnata da motivazione contestuale e dalla immediata lettura della stessa, come attestato nel verbale di udienza, dovendosi d'altro canto escludere che l'imputata, comparsa in talune udienze, potesse considerarsi assente;
Ritenuto che il ricorso presentato nell'interesse di Levakovic è, da un lato manifestamente infondato, in quanto, a decorrere dalla data del 28 maggio 2017, pur volendo computare solo l'incontestato periodo di sospensione pari a giorni 60, il termine massimo sarebbe comunque scaduto il 28 gennaio 2025, dopo la sentenza impugnata, e, dall'altro, genericamente formulato sia in ordine all'acquisizione ex art. 512 cod. proc. pen. delle dichiarazioni di Cordoni sia in ordine al riscontro, fornito dal teste Giusti, della presenza della ricorrente in Alba Adriatica;
Ritenuto dunque che i ricorsi sono inammissibili, conseguendone la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibili ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il reside