Ordinanza — n. 5267/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANGIORGI VINCENZO nato a CATANIA il 23/05/1970 avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; Th visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo, incentrato sulla pena irrogata, non è consentito avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. a seguito di concordato tra le parti, in assenza di profili di illegalità della pena;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5267/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. a seguito di concordato tra le parti, in assenza di profili di illegalità della pena;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANGIORGI VINCENZO nato a CATANIA il 23/05/1970 avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; Th visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo, incentrato sulla pena irrogata, non è consentito avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. a seguito di concordato tra le parti, in assenza di profili di illegalità della pena;
Ritenuto che il secondo motivo è precluso, in quanto la prospettata nullità correlata alla tardività della notifica, non risulta (sulla base del relativo verbale) essere stata tempestivamente dedotta all'udienza del 16 aprile 2025 nella quale peraltro è stata definitiva la procedura di concordato (cfr. sulla natura della nullità e sulla sua deducibilità, anche Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096 - 02); Ritenuto che il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto la pena è stata in concreto determinata sulla base di quella che è stata specificamente concordata all'udienza del 16 aprile 2025, seppur diversa da quella originariamente proposta, su cui era intervenuto un precedente consenso;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere tensore I res