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Ordinanza — n. 5266/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5266/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5266/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUCCARELLO VALERIA nato a SCICLI 11 19/07/1989 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, valutabili congiuntamente, oltre che reiterativi di doglianze già formulate ed esaminate con congrua motivazione, sono manifestamente infondati, in quanto la detenzione di un quantitativo di cocaina con grado di purezza del 95% e sufficiente per la preparazione almeno teorica di oltre 300 dosi ben avrebbe potuto qualificarsi come funzionale allo spaccio, senza che, al contempo, la condotta potesse inquadrarsi nell'alveo del fatto di lieve entità, essendo in tal caso dirimente proprio il dato ponderale e non essendo conferente, oltre che non provata, la circostanza che la ricorrente avesse agito come mera custode per conto di un amico;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5266/2026 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUCCARELLO VALERIA nato a SCICLI 11 19/07/1989 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, valutabili congiuntamente, oltre che reiterativi di doglianze già formulate ed esaminate con congrua motivazione, sono manifestamente infondati, in quanto la detenzione di un quantitativo di cocaina con grado di purezza del 95% e sufficiente per la preparazione almeno teorica di oltre 300 dosi ben avrebbe potuto qualificarsi come funzionale allo spaccio, senza che, al contempo, la condotta potesse inquadrarsi nell'alveo del fatto di lieve entità, essendo in tal caso dirimente proprio il dato ponderale e non essendo conferente, oltre che non provata, la circostanza che la ricorrente avesse agito come mera custode per conto di un amico;

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti carenza di sostanza economica cosa di poco valore consumo di canapa guida in stato di ebbrezza qualificata
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUCCARELLO VALERIA nato a SCICLI 11 19/07/1989 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, valutabili congiuntamente, oltre che reiterativi di doglianze già formulate ed esaminate con congrua motivazione, sono manifestamente infondati, in quanto la detenzione di un quantitativo di cocaina con grado di purezza del 95% e sufficiente per la preparazione almeno teorica di oltre 300 dosi ben avrebbe potuto qualificarsi come funzionale allo spaccio, senza che, al contempo, la condotta potesse inquadrarsi nell'alveo del fatto di lieve entità, essendo in tal caso dirimente proprio il dato ponderale e non essendo conferente, oltre che non provata, la circostanza che la ricorrente avesse agito come mera custode per conto di un amico;

Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende