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Ordinanza — n. 5265/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5265/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5265/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPPALARDO ALFIO nato a CATANIA il 23/02/1993 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; /I H 1 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la penale responsabilità del ricorrente è stata confermata dalla Corte territoriale non solo sulla base delle dichiarazioni di Cannata ma anche sulla base di quanto attestato dagli operanti che avevano visto lo scambio fuori del portone di casa del ricorrente;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 5265/2026 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPPALARDO ALFIO nato a CATANIA il 23/02/1993 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; /I H 1 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la penale responsabilità del ricorrente è stata confermata dalla Corte territoriale non solo sulla base delle dichiarazioni di Cannata ma anche sulla base di quanto attestato dagli operanti che avevano visto lo scambio fuori del portone di casa del ricorrente;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali sanzioni pecuniarie attenuazione della pena ammende per infrazione procedurale immunità parziale spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che il secondo motivo è genericamente formulato a fronte della motivazione con cui la Corte territoriale ha escluso l'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPPALARDO ALFIO nato a CATANIA il 23/02/1993 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; /I H 1 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la penale responsabilità del ricorrente è stata confermata dalla Corte territoriale non solo sulla base delle dichiarazioni di Cannata ma anche sulla base di quanto attestato dagli operanti che avevano visto lo scambio fuori del portone di casa del ricorrente;

Ritenuto che il secondo motivo è genericamente formulato a fronte della motivazione con cui la Corte territoriale ha escluso l'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen., che è stata di nuovo assertivamente invocata in questa sede; Ritenuto che il terzo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è volto a sollecitare un diverso giudizio di merito, a fronte di una valutazione non arbitraria della Corte, che ha dato rilievo al comportamento extraprocessuale e a quello endoprocessuale, in assenza di elementi positivamente valutabili;

Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere tensore TU esid