Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5264/2026 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed as inadmissible due to expired three-year appeal period under Law 134/2021.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5264/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Thioub Papa inadmissible because it was submitted before the statutory deadline. The appellant challenged a third-instance judgment from March 2025, arguing procedural errors, while the opposing party contended the appeal was untimely. The court ruled that the three-year appeal period, established by Law 134/2021 and starting in November 2022, had not fully elapsed by the time of the appeal's filing.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2, comma 5, legge 27 settembre 2021 n. 134; An appeal filed before the expiration of the three-year period prescribed by Law 134/2021 is inadmissible, and the appellant shall bear the costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal statutory time limit Law 134/2021 third instance judgment procedural deadline termini di ricorso eccezioni processuali tardive decorrenza del termine

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2, comma 5, legge 27 settembre 2021 n. 134
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: THIOUB PAPA (CUI 04FDNWY) nato il 08/10/1981 avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto, trattandosi di impugnazione presentata prima del 31 dicembre 2024, il termine previsto ai fini dell'improcedibilità, riferita al giudizio di appello, era di anni tre, ai sensi dell'art. 2, comma 5, legge 27 settembre 2021 n. 134, termine decorrente dal 24 novembre 2022 e non interamente decorso al momento della decisione impugnata in questa sede, risalente al 31/03/2025;

Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna dell'a ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Ul ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consi liere estensore Il P esidente