Ordinanza — n. 5261/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERILLO FRANCESCO nato a ASTI 11 14/11/1975 avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è formulato genericamente ed è comunque volto a sollecitare una diversa ricostruzione della vicenda in punto di dolo, a fronte della motivazione della sentenza impugnata, che con analisi immune da vizi ha segnalato le ragioni per cui avrebbe dovuto escludersi che l'assenza del ricorrente dalla propria abitazione in orario in cui avrebbe dovuto ivi trovarsi in quanto ristretto agli arresti domiciliari, non potesse considerarsi involontaria;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 5261/2026 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERILLO FRANCESCO nato a ASTI 11 14/11/1975 avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è formulato genericamente ed è comunque volto a sollecitare una diversa ricostruzione della vicenda in punto di dolo, a fronte della motivazione della sentenza impugnata, che con analisi immune da vizi ha segnalato le ragioni per cui avrebbe dovuto escludersi che l'assenza del ricorrente dalla propria abitazione in orario in cui avrebbe dovuto ivi trovarsi in quanto ristretto agli arresti domiciliari, non potesse considerarsi involontaria;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERILLO FRANCESCO nato a ASTI 11 14/11/1975 avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è formulato genericamente ed è comunque volto a sollecitare una diversa ricostruzione della vicenda in punto di dolo, a fronte della motivazione della sentenza impugnata, che con analisi immune da vizi ha segnalato le ragioni per cui avrebbe dovuto escludersi che l'assenza del ricorrente dalla propria abitazione in orario in cui avrebbe dovuto ivi trovarsi in quanto ristretto agli arresti domiciliari, non potesse considerarsi involontaria;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere e5 nsore Il Presidente