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Ordinanza — n. 5260/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug conviction, upholding witness credibility and evidence analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5260/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Nananou Yunes and Nananou Hicham inadmissible, ordering them to pay procedural costs and a fine. The court found the arguments infounded as they merely repeated grievances already examined by the lower court without logical flaws. Specifically, the decision upheld the credibility of witness Akram Chakir based on the precision of his testimony regarding continuous cocaine purchases and verified by numerous phone contacts.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals are inadmissible when they merely repeat grievances already examined by the lower court without new logical flaws or evidence, thereby upholding the original judgment's assessment of witness credibility and factual findings.

Parole chiave

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inadmissible appeal repeated grievances witness credibility drug trafficking conviction procedural costs Cassazione ordinanza evidence analysis imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NANAOUI YOUNES nato il 02/01/1994 NANAOUI HICHAM nato il 06/10/1990 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente, in quanto inerenti allo stesso tema, sono dele tutto infondati e comunque volti a riproporre doglianze che la Corte territoriale ha esaminato senza incorrere in vizi logici, dando conto, anche alla stregua di quanto rilevato dal primo Giudice, delle ragioni per cui il teste Akram Chakir è stato reputato attendibile in merito agli acquisti continuativi di cocaina dai due ricorrenti, alla luce della sostanziale precisione del suo narrato e del riscontro rappresentato dai numerosissimi contatti telefonici emersi dall'analisi dei tabulati;

Ritenuto dunque che i ricorsi sono inammissibili, conseguendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Conigliere tensore Il Pteident