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Ordinanza — n. 5257/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5257/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5257/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAIDI MOULDI nato il 29/12/1982 avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, oltre che reiterativo di doglianze già formulate ed esaminate dalla Corte con motivazione non illogica, nella quale si è dato conto della portata intimidatoria della condotta aggressiva e minacciosa tenuta dal ricorrente in carcere per ottenere una bomboletta di gas alla quale non aveva diritto;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 5257/2026 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAIDI MOULDI nato il 29/12/1982 avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, oltre che reiterativo di doglianze già formulate ed esaminate dalla Corte con motivazione non illogica, nella quale si è dato conto della portata intimidatoria della condotta aggressiva e minacciosa tenuta dal ricorrente in carcere per ottenere una bomboletta di gas alla quale non aveva diritto;

Parole chiave

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reati di comune pericolo esclusione sociale difetto di responsabilità comunale reati contro la famiglia pubblica istigazione a delinquere minaccia all'ordine pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che il secondo motivo è volto a sollecitare una diversa valutazione in ordine alla riconoscibilità dell'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAIDI MOULDI nato il 29/12/1982 avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, oltre che reiterativo di doglianze già formulate ed esaminate dalla Corte con motivazione non illogica, nella quale si è dato conto della portata intimidatoria della condotta aggressiva e minacciosa tenuta dal ricorrente in carcere per ottenere una bomboletta di gas alla quale non aveva diritto;

Ritenuto che il secondo motivo è volto a sollecitare una diversa valutazione in ordine alla riconoscibilità dell'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen., ciò che è precluso in questa sede, a fronte di una motivazione nella quale sono stati sottolineati la durata e il contesto della condotta, non riconducibile ad un mero sentimento di ostilità; Ritenuto che il terzo motivo è in radice inidoneo a vulnerare la valutazione della Corte in tema di recidiva, in quanto da un lato è stato posto in evidenza come il nuovo reato fosse sintomaticamente espressivo di accresciuta colpevolezza e pericolosità e dall'altro deve rilevarsi che, anche prescindendo dalla specificità, ricorreva quanto meno la recidiva reiterata infraquinquennale e che in concreto il primo giudice ha operato solo un aumento pari alla metà;

Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibilf il ricorsD e condanna i) ricorrentP al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consiglier stensor