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Ordinanza — n. 5255/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5255/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5255/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANSAR YOUSSEF nato il 09/09/1999 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è formulato in termini generici e nneramente assertivi; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Cgnsiglire estensore Presidente

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5255/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Cgnsiglire estensore Presidente

Parole chiave

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domanda d'asilo di cittadino etiope decisione incidentale impugnabile asilo a famiglia siriana riesame della domanda d'asilo diritto di ottenere una decisione diritto a un difensore
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANSAR YOUSSEF nato il 09/09/1999 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è formulato in termini generici e nneramente assertivi; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Cgnsiglire estensore Presidente