Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5220/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to withdrawal by defense counsel before hearing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5220/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense counsel formally withdrew the prosecution on October 7, 2025, prior to the hearing. Although the appellant initially challenged the appellate court's reduction of the sentence and the application of an aggravating circumstance, the withdrawal rendered the legal grounds moot. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible under Article 591 of the Code of Criminal Procedure and ordered the appellant to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.; Art. 186, c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the defense counsel withdraws the prosecution before the hearing, as the withdrawal constitutes a voluntary act attributable to the appellant.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility defense counsel withdrawal prosecution withdrawal Article 591 c.p.p. court costs and fine motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio domanda di ricusazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., attesa l'intervenuta rinuncia al ricorso (trasmessa tramite PEC in data 11/02/2025) sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, pervenuta prima dell'udienza di discussione.
Art. 186, c.p.p.
Sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000
art. 599-bis c.p
309/1990, in parziale riforma della sentenza impugnata accoglieva la richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p.
articolo 80 d.P.R. 309/90
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione in cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla aggravante dell’articolo 80 d.P.R. 309/90 e al trattamento sanzionatorio.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte costituzionale n. 186/2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

AGRO ORDINANZA Sula Denis, nato in Albania il 26/08/2000, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 02/07/2025, visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, provvedendo sulla impugnazione proposta da Denis Sula nei confronti della sentenza del GUP presso il Tribunale di Parma in data 21/01/2025, che aveva condannato DenisSula alla pena di anni 6 di reclusione e 36.000,00 euro di multaper il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, in parziale riforma della sentenza impugnata accoglieva la richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p. avanzata dallo stesso e rideterminava la pena la pena anni 4 e mesi 10 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione in cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla aggravante dell’articolo 80 d.P.R. 309/90 e al trattamento sanzionatorio.

3. In data 7 ottobre 2025 l’Avv. Alessandro Crisotifari, in qualità di difensore munito di procura speciale ad hoc, rinunciava all’impugnazione.

4. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., attesa l'intervenuta rinuncia al ricorso (trasmessa tramite PEC in data 11/02/2025) sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, pervenuta prima dell'udienza di discussione. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, tenuto conto anche della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente, la condanna dello stesso al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 500,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01