Italian Court dismisses appeal against prison sentence for drug trafficking, citing judicial discretion limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the joint appeals by Saadaoui and Schiano inadmissible regarding their drug trafficking convictions. The appellants argued for a different sentencing calculation under the Penal Code, but the court noted the imposed sentence was near the statutory minimum. Consequently, the court ruled that challenging the sentencing discretion violates established jurisprudence limiting cassation review to arbitrary or illogical judgments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Artt. 132 e 133 cod. pen.: Appeals challenging the congruity of a prison sentence are inadmissible unless the penalty is grossly disproportionate to the statutory range, as sentencing discretion belongs to the trial court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
AGRO ORDINANZA 1.Saadaoui Rabie, nato in Tunisia il 06/07/1981, 2.Schiano Antonietta, nata a Castellammare di Stabia il 17/10/1983, avverso la sentenza del 23/04/2025 della Corte d'appello di Brescia, visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza del Tribunale di Mantova del 23/06/2022, che aveva condannato Saadaoui Rabie e Schiano Antonietta in ordine ai delitti di cui agli articoli 81 c.p., 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, alla pena di mesi 8, giorni 20 di reclusione ed euro 960,00 di multa ciascuno.
2. Avverso tale sentenza gli imputati hanno presentato ricorso congiunto per cassazione, lamentando violazione di legge in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio (artt. 133 e 133-bis cod. pen.).
3. I ricorsi sono inammissibili. L’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 prevede una pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329. Nel caso in esame, pertanto, è stata irrogata una pena molto vicino al minimo edittale. Il motivo di ricorso non tiene conto del costante orientamento di questa Corte secondo il quale poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.). Le Sezioni unite di questa Corte hanno di poi ribadito che «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione).
4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità dei ricorsi. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle