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Ordinanza — n. 5218/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as evidence evaluation errors cannot be raised under Art. 192 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5218/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to challenge the lower court's evidence evaluation under Article 192 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the appellate court violated legal standards in sentencing for theft, but the Supreme Court ruled that such complaints are not admissible grounds for cassation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 192 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Complaints regarding the evaluation of evidence under Article 192 of the Code of Criminal Procedure cannot be raised as grounds for cassation, and the appellant bears the procedural costs if the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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evidence evaluation cassation inadmissibility Article 192 CPP procedural costs theft sentencing

Disposizioni normative citate

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Art. 192 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 52 d.lgs. 196/2003
!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.
articolo 192 cod. proc. pen
Avverso tale sentenza l imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentandoviolazione di legge in relazione all articolo 192 cod. proc. pen.3.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
No. 29541 of 16/07/2020
No. 280027
Constitutional Court No. 186 of 13 June 2000

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Testo completo

!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5218/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 09/02/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 1673/2026* DI * CC 30/01/2026* * * 33702/2025* * Relatore* * *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a Milano il 17/11/1992avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 14/04/2025dato avviso alle partivisti gli atti e la sentenza impugnataesaminati i motivi del ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere * *RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d appello di Milano in parziale riformadella sentenza del Tribunale di * * del 19/10/2023 rideterminava la pena inflitta a* * per il reato di cui agli artt. 609 bis 609 ter cod. pen. nella misura di anni 1 emesi 6 di reclusione.2. Avverso tale sentenza l imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentandoviolazione di legge in relazione all articolo 192 cod. proc. pen.3. Il ricorso è inammissibile in quanto per costante giurisprudenza la violazionedell articolo 192 cod. proc. pen. ossia dei criteri di valutazione della prova non può esserededotta come violazione di legge nel giudizio per cassazione ex plurimis * U n. 29541del 16/07/2020 * * 280027 .4.

Non può quindi che concludersi nel senso dell inammissibilità del ricorso.* altresì conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale erilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» alla declaratoria dell inammissibilità medesima consegue a norma dell art.616 cod. proc. pen. l onere delle spese del procedimento nonché quello del versamentodella somma in favore della * delle ammende equitativamente fissata in euro3.000 00.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5218/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 09/02/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 1673/2026* DI * CC 30/01/2026* * * 33702/2025* * Relatore* * *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a Milano il 17/11/1992avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 14/04/2025dato avviso alle partivisti gli atti e la sentenza impugnataesaminati i motivi del ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere * *RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d appello di Milano in parziale riformadella sentenza del Tribunale di * * del 19/10/2023 rideterminava la pena inflitta a* * per il reato di cui agli artt. 609 bis 609 ter cod. pen. nella misura di anni 1 emesi 6 di reclusione.2.

Avverso tale sentenza l imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentandoviolazione di legge in relazione all articolo 192 cod. proc. pen.3. Il ricorso è inammissibile in quanto per costante giurisprudenza la violazionedell articolo 192 cod. proc. pen. ossia dei criteri di valutazione della prova non può esserededotta come violazione di legge nel giudizio per cassazione ex plurimis * U n. 29541del 16/07/2020 * * 280027 .4. Non può quindi che concludersi nel senso dell inammissibilità del ricorso.* altresì conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale erilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» alla declaratoria dell inammissibilità medesima consegue a norma dell art.616 cod. proc. pen. l onere delle spese del procedimento nonché quello del versamentodella somma in favore della * delle ammende equitativamente fissata in euro3.000 00. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 30/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 30/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E *