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Ordinanza — n. 5214/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as it relies on factual re-evaluation of evidence not permitted in Italian appellate review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5214/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to re-evaluate factual evidence, such as surveillance images and text messages, which falls exclusively within the competence of the trial court. The appellant argued the lower court's reasoning was illogical, but the court held that cassation reviews the legal product of the trial, not the raw material evidence itself. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, Art. 616 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual evidence or sources of proof, reserving such authority solely for the judges of merit, and must instead review the logical construction of the hypothesis based on the established evidence.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual re-evaluation prohibited evidence assessment competence judicial logic review procedural costs allocation imputazione per reati di stupefacenti prove acquisite tramite sorveglianza pericolo di traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019
Sez. 5, n. 35816 del 18/06/2018
276566 – 01; Sez. 5, n. 35816 del 18/06/2018, Blasi, n.m.; Sez.
Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012
35816 del 18/06/2018, Blasi, n.m.; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

AGRO ORDINANZA Tourabi Salaheddine, nato in Marocco il 13/06/1986, avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Sondrio del 18/01/2024, resa in esito a rito abbreviato, che aveva condannato Salaheddine Tourabi in ordine al delitto di cui all’articolo 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 4.000 di multa.

2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando la manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto ancorato a valutazioni meramente fattuali e volte a rivalutare il contenuto della messe probatoria (si prenda, ad esempio, la rivalutazione dei contenuti delle immagini di videosorveglianza, ovvero del messaggio di testo “devo nascondere tur”) di cui fornisce, pure a fronte di una c.d. «doppia conforme» di merito, una sua personale interpretazione, operazione non consentita nel giudizio per cassazione. La Corte di cassazione non può infatti rivalutare le fonti di prova, in quanto tale attività è rimessa esclusivamente alla competenza dei giudici di merito.

Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell’ingegno» e non sul puro e semplice «materiale probatorio» (e men che meno su singoli «frammenti» di esso) e, pertanto, una volta indicati gli elementi probatori, il giudice di legittimità deve chiarire la ragione e sulla base di quali elementi sia stata elaborata una determinata ipotesi costruttiva e per quale ragione ne siano state scartate altre (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566 – 01; Sez. 5, n. 35816 del 18/06/2018, Blasi, n.m.; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774 - 01), ciò che, come visto, la Corte territoriale ha operato senza fare cattivo governo delle regole della logica nella valutazione delle prove.

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co