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Ordinanza — n. 5212/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on drug trafficking charges due to repetitive arguments and global assessment of drug purity and quantity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5212/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments regarding drug reclassification were substantively identical to those already rejected by the appellate court. The lower courts correctly applied a global assessment of drug purity, dosage units, and packaging materials to establish professional trafficking intent, thereby excluding the possibility of 'minor quantity' defenses. Consequently, the court upheld the conviction for cocaine and hashish trafficking and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p., n. 1, lett. a): The appeal is inadmissible when the complaint is a mere repetition of arguments already substantively rejected by the appellate court, which has correctly applied the global assessment of drug characteristics to exclude the hypothesis of minor quantity.

Parole chiave

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drug trafficking charges repetitive appeal arguments global assessment of drugs minor quantity exclusion professional trafficking intent inadmissible appeal procedural costs reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 73, commi 1, 4, 5 d.P.R. 309/1990
Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa riqualificazione della detenzione di cocaina nel reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 360 c.p.p., n. 1, lett. a)

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 23913 del 14/05/2014
Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019
259196 – 01; Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

AGRO ORDINANZA Fiska Bledar, nato in Albania il 03/07/1994, avverso la sentenza del 20/06/2025 della Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma del 02/02/2024, resa in esito a rito abbreviato, che aveva condannato Bledar Fiska in ordine al delitto di cui all’articolo 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990, alla pena di anni 2, mesi 10 di reclusione ed euro 14.000 di multa.

2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa riqualificazione della detenzione di cocaina nel reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, e, con un secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa riqualificazione della detenzione di hashish in modica quantità nel reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

3. Il ricorso è inammissibile in riferimento a entrambe le sostanze, in quanto, a fronte di una «doppia conforme» di merito, la censura (sostanzialmente la medesima per le due sostanze) è pedissequamente ripropositiva di analoga doglianza, motivatamente disattesa dai giudici di appello, i quali, a pagina 2, confermano la prima decisione, ritenendo che la purezza della cocaina (81%), il numero di dosi ricavabili dalla cocaina (291 unità) e dall’hashish (77), la disponibilità di sostanze stupefacenti di tipo diverso e di materiale atto al confezionamento (bilancino di precisione e ritagli di plastica), costituivano indici rivelatori della «professionalità» del traffico di stupefacenti posto in essere dall’imputato, così operando quella «valutazione globale» richiesta dalla giurisprudenza (v., ex multis, Sez. 3, n. 23913 del 14/05/2014, Rv. 259196 – 01; Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019. N.m.) ai fini del giudizio di esclusione della ipotesi della «lieve entità».

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co