Cassation court dismisses appeals against environmental waste abandonment conviction for municipal officials under D.Lgs 152/2006.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals filed by two municipal officials inadmissible and ordered them to pay procedural costs. The defendants argued that their omissive conduct regarding waste management could not constitute a crime under Article 256 of D.Lgs 152/2006, while the other appellant contested the lack of authorization and the evaluation of witness testimony. The court rejected these arguments, affirming that officials in a position of guarantee are liable for both direct and omissive acts of waste abandonment by their employees, and noting that the lower court correctly found the site lacked necessary authorization.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 256 comma 1 lett. a) d.lgs. 152/2006; In environmental law, holders and responsible persons of entities and companies are liable for the crime of uncontrolled abandonment of waste not only on a commission basis but also regarding the omitted vigilance over the conduct of employees who have carried out such conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
AGRO ORDINANZA 1.Raffa Rosario, nato a Villafranca Tirrena il 27/10/1955; 2.Romano Francesco, nato a Villafranca Tirrena il 10/01/1963, avverso la sentenza del 04/04/2025 del Tribunale di Messina; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Messina condannava Raffa Rosario e Romano Francesco in ordine al reato di cui agli articoli 110 c.p., 256, comma 1, lettera a), d. lgs. 152/2006, alla pena condizionalmente sospesa di euro 2.000,00 di ammenda.
2. Avverso tale sentenza gli imputati hanno presentato distinti ricorsi per cassazione.
3. Il Rosario Raffa contesta, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 256 d. lgs. 152/2006, ritenendo che per la struttura del reato non possa essere sanzionata una condotta omissiva.
4. Il Francesco Romano contesta, con un primo motivo, violazione di legge, mancanza e vizio di motivazione in relazione all’articolo 256 d. lgs. 152/2006 (ritenendo in dettaglio che l’edificio fosse in possesso di autorizzazione e che si trattasse di deposito preliminare e non di deposito temporaneo), e, con un secondo motivo, l’erronea valutazione delle dichiarazioni del teste De Marco.
5. In data 24 gennaio 2026 l’Avv. Natale Venuto del Foro di Messina, per l’imputato Raffa Rosario, depositava memoria in cui insisteva per l’accoglimento del ricorso.
6. In data 28 gennaio 2026 l’Avv. Antonio Filippo Spiccia del Foro di Messina, per l’imputato Romano Francesco, depositava (fuori termine) memoria in cui contestava l’inammissibilità del ricorso e insisteva per l’accoglimento dello stesso.
7. I ricorsi sono inammissibili.
8. La doglianza del Raffa è manifestamente infondata. L’editto accusatorio incolpa i due imputati nella loro qualità di responsabile e responsabile vicario dell’ufficio manutenzione del comune di Villafranca Tirrena; essi, in virtù della loro qualifica, risultano investiti di una posizione di garanzia in ordine alla corretta gestione dei rifiuti da parte dei dipendenti comunali o di coloro che per conto del comune svolgono il servizio di raccolta dei rifiuti, che impone loro non solo di non effettuare in prima persona attività di gestione dei rifiuti senza autorizzazione, ma (anche) di non consentire ad altri, che rientrano nella sua sfera di controllo, di fare altrettanto.
In tal senso, si è affermato che «in materia ambientale, i titolari e i responsabili di enti ed imprese rispondono del reato di abbandono incontrollato di rifiuti non solo a titolo commissivo, ma anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti che abbiano posto in essere la condotta di abbandono (Sez. 3, n. 40530 gestionedel 11/06/2014 – dep. 01/10/2014, Mangone, Rv. 261383 – 01; Sez. 3, n. 23971 del 25/05/2011, Graniero, Rv. 250485 – 01; Sez. 3, n. 45974 del 27/10/2011, Spagnuolo, Rv. 251340 – 01; più di recente:
Sez. 3, n. 24080 del 29/05/2024, Putortì; Sez. 3, n. 2234 del 09/07/2021, dep. 2022, Losardo; Sez. 3, n. 32744 del 03/07/2023, Passiante, non massimate).
9. Il primo motivo Romano è inammissibile in quanto non si confronta con la sentenza impugnata, da cui emerge (pagg. 4-8) che l’edificio non fosse in possesso di autorizzazione alla gestione dei rifiuti (di talché anche l’attività di «deposito preliminare», ove anche così fosse correttamente inquadrata la condotta tenuta, sarebbe in ogni caso una attività di «gestione» di rifiuti svolta abusivamente) e che i rifiuti, che non erano segnati nel registro di carico e scarico e dei quali non si conosceva quindi l’epoca del deposito, erano ammassati eterogeneamente sul piazzale, con evidente inapplicabilità della normativa sul «deposito preliminare» di cui all’articolo 185-bis d. lgs. 152/2006.
10. Il secondo motivo Romano è inammissibile in quanto sollecita a questa Corte una rivalutazione del compendio istruttorio e segnatamente delle dichiarazioni di Matteo De Marco, sindaco pro tempore, di cui si limita a proporre una interpretazione «alternativa» rispetto a quella operata dal giudice del merito, operazione non consentita nel giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370 - 01) al di fuori dell’angusto perimetro della manifesta illogicità e della contraddittorietà della motivazione, sicuramente non sussistenti nel caso di specie, alla luce delle valutazioni operate dal Tribunale a pagina 4-8- della sentenza impugnata, superiormente descritte.
11. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità dei ricorsi. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della so