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Ordinanza — n. 5205/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5205/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5205/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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AGRO ORDINANZA Hadaoui Hassan (CUI 02OW017), nato in Marocco il 20/09/1980 avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Arezzo del 16/09/2025 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Arezzo, sull’accordo delle parti, applicava a Hadaoui Hassan la pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione, euro 12.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81 c.p., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990.

Regesto Legislator

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artt. 81 c.p, articolo 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 5205/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza l’imputato propone, tramite i propri difensori, due distinti ricorsi per cassazione. 2.1. Con il primo, a firma dell’Avv. Alessandro Mori, lamenta che non è stata correttamente individuata la fattispecie penale sotto la quale sussumere le condotte ascritte all’imputato. 2.2. Con il secondo, a firma dell’Avv. Sabrina Del Fio, lamenta manifesta illogicità della motivazione e violazione dell’articolo 62-bis cod. pen..

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti capacità di subire la carcerazione guida in stato di ebbrezza qualificata motivi di cassazione adeguamento della pena dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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artt. 81 c.p
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Arezzo, sull’accordo delle parti, applicava a Hadaoui Hassan la pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione, euro 12.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81 c.p., 73, commi 1 e 4, d.P.R.
articolo 62-bis cod. pen
Sabrina Del Fio, lamenta manifesta illogicità della motivazione e violazione dell’articolo 62-bis cod. pen..
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Testo completo

AGRO ORDINANZA Hadaoui Hassan (CUI 02OW017), nato in Marocco il 20/09/1980 avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Arezzo del 16/09/2025 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Arezzo, sull’accordo delle parti, applicava a Hadaoui Hassan la pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione, euro 12.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81 c.p., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990.

2. Avverso tale sentenza l’imputato propone, tramite i propri difensori, due distinti ricorsi per cassazione. 2.1. Con il primo, a firma dell’Avv. Alessandro Mori, lamenta che non è stata correttamente individuata la fattispecie penale sotto la quale sussumere le condotte ascritte all’imputato. 2.2. Con il secondo, a firma dell’Avv. Sabrina Del Fio, lamenta manifesta illogicità della motivazione e violazione dell’articolo 62-bis cod. pen..

3. I ricorsi (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) sono inammissibili. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

In relazione al proposto motivo di censura, è nozione consolidata che l’applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (ex multis, Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, dep. 2017, Moretti, Rv. 269072; Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, Calligaro, Rv. 282761). Va altresì ricordato che il giudice, nel pronunciare sentenza di patteggiamento, resta sempre tenuto ad accertare l’insussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell’art.129 cod. proc. pen., ma l’eventuale vizio di motivazione non è più censurabile con il ricorso per cassazione, nel chiaro intento del legislatore della novella di evitare ogni scrutinio della motivazione sulla colpevolezza valorizzando, per converso, il consenso prestato dall’imputato, rispetto al quale si apprezza come superfluo e contraddittorio un motivo di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (ex multis, ad es.

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761).

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità dei ricorsi. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de