Italian Supreme Court dismisses appeal regarding recidivism application in a criminal conviction case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for recidivism. The appellant argued against the application of recidivism, but the court found the appellate judges correctly assessed the defendant's criminal career as evidence of a persistent criminal inclination. Consequently, the court ruled that the lower court's reasoning sufficiently met the legal requirements for applying recidivism without needing exhaustive elaboration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990: The appeal is inadmissible if the appellate court's brief reasoning on recidivism sufficiently demonstrates the defendant's persistent criminal inclination and dangerousness, satisfying the statutory requirements for aggravation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
AGRO ORDINANZA Limongello Luca, nato a Napoli il 18/11/1975, avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli del 05/01/2022, resa in esito a rito abbreviato, che aveva condannato Luca Limongelloin ordine al delitto di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa.
2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla applicata recidiva.
3. Il ricorso è inammissibile. I giudici di appello hanno ritenuto correttamente applicato la recidiva contestata alla luce dei numerosi precedenti penali dell’imputato, che evidenziano una notevole carriera criminale (i.d. stabile dedizione al delitto), di cui – così testualmente la sentenza - il presente procedimento costituisce solo un «ultimo tassello». La motivazione fa buon governo dei principi elaborati da questa Corte, secondo cui il giudice è tenuto a verificare «se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice» (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 - 01).
Tale dovere, tuttavia, può ritenersi adempiuto anche nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782), e può essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, come nel caso in cui la sentenza richiami la negativa personalità dell'imputato desumibile dalla particolare pericolosità sociale della condotta da costui posta in essere (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130 - 01).
E’ comunque necessario che (come avvenuto nel caso in esame), dal complesso della motivazione, emerga che il giudice ha valutato i parametri di cui sopra e ritenuto che il nuovo delitto costituisca espressione di una «maggiore capacità delinquenziale», circostanza pacificamente sussistente nel caso di specie. La doglianza è pertanto manifestamente infondata.
4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de