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Ordinanza — n. 5178/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5178/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5178/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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AGRO ORDINANZA Guadagna Vincenza, nata a Palermo il 01/05/1970, avverso la sentenza del 08/04/2025 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti

Regesto Legislator

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art. 546 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5178/2026 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Palermo del 13/06/2024, resa in esito a rito abbreviato, che aveva condannato Vincenza Guadagna in ordine al delitto di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, così riqualificata l’originaria contestazione, alla pena di anni 1 mesi 1 giorni 10 di reclusione ed euro 1.600 di multa.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione tardiva allegazione motivata allegazioni insufficientemente motivate rinuncia alla motivazione pluralità di motivazioni

Disposizioni normative citate

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art. 546 cod. proc. pen
Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e mancanza di motivazione; la sentenza di primo grado mancherebbe del minimum di motivazione richiesto dall’art. 546 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9028/2014
270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv.
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Testo completo

AGRO ORDINANZA Guadagna Vincenza, nata a Palermo il 01/05/1970, avverso la sentenza del 08/04/2025 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Palermo del 13/06/2024, resa in esito a rito abbreviato, che aveva condannato Vincenza Guadagna in ordine al delitto di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, così riqualificata l’originaria contestazione, alla pena di anni 1 mesi 1 giorni 10 di reclusione ed euro 1.600 di multa.

2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e mancanza di motivazione; la sentenza di primo grado mancherebbe del minimum di motivazione richiesto dall’art. 546 cod. proc. pen. per giungere alla condanna.

3. Il ricorso è inammissibile. Con l’atto di appello la censura sulla responsabilità si era appuntata esclusivamente sulla assenza di analisi quantitative sullo stupefacente, doglianza disattesa a pag. 12 della sentenza impugnata. La totale assenza di motivazione della sentenza di primo grado (doglianza peraltro inammissibile in quanto non si confronta con l’ampia motivazione contenuta a pag. 3-6 della prima sentenza), come emerge dall’incontestato riepilogo dei motivi di appello (sull’obbligo di contestare a pena di inammissibilità tale riepilogo ove non conforme ai motivi di appello vedi, ex multis, Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Lazzaro, n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066), non era stata dedotta, con conseguente inammissibilità per tardività della doglianza.

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co