Ordinanza — n. 5176/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAGRO ORDINANZA Mazzacane Pietro, nato a Bari il 03/03/1997, avverso la sentenza del 08/10/2024 della Corte d'appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Bari del 21/03/2023, che aveva condannato Pietro Mazzacane in ordine al delitto di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 2.000 di multa, esclusa la recidiva, irrogava allo stesso la pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.600 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5176/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Bari del 21/03/2023, che aveva condannato Pietro Mazzacane in ordine al delitto di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 2.000 di multa, esclusa la recidiva, irrogava allo stesso la pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.600 di multa.
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AGRO ORDINANZA Mazzacane Pietro, nato a Bari il 03/03/1997, avverso la sentenza del 08/10/2024 della Corte d'appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Bari del 21/03/2023, che aveva condannato Pietro Mazzacane in ordine al delitto di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 2.000 di multa, esclusa la recidiva, irrogava allo stesso la pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.600 di multa.
2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando mancanza di motivazione sulla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento.
3. Il ricorso è inammissibile per genericità intrinseca, in quanto il ricorso non articola alcuna reale censura, limitandosi a dedurre una generica mancanza di motivazione e addirittura lamentando la violazione dell’articolo 444 cod. proc. pen., laddove nel presente caso il primo grado si è concluso con rito abbreviato.
4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/2