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Ordinanza — n. 5114/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5114/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5114/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCO RAYMOND CRISTIAN (CUI 03BI11R) nato il 23/04/1972 avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO; Letto il ricorso di Bosco Raymond Cristian; ritenuto che l'unico motivo proposto con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, qualificazione giuridica del fatto e dosimetria della pena è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5114/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione revisione in materia penale complessità della procedura errore di calcolo ristrettezza finanziaria
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCO RAYMOND CRISTIAN (CUI 03BI11R) nato il 23/04/1972 avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bosco Raymond Cristian; ritenuto che l'unico motivo proposto con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, qualificazione giuridica del fatto e dosimetria della pena è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. non essendo indicate le ragioni di diritto ed i dati di fatto che sono alla base delle singole censure formulata, il che non consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 16 dicembre 2025.