Ordinanza — n. 5114/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCO RAYMOND CRISTIAN (CUI 03BI11R) nato il 23/04/1972 avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO; Letto il ricorso di Bosco Raymond Cristian; ritenuto che l'unico motivo proposto con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, qualificazione giuridica del fatto e dosimetria della pena è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 5114/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCO RAYMOND CRISTIAN (CUI 03BI11R) nato il 23/04/1972 avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Bosco Raymond Cristian; ritenuto che l'unico motivo proposto con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, qualificazione giuridica del fatto e dosimetria della pena è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. non essendo indicate le ragioni di diritto ed i dati di fatto che sono alla base delle singole censure formulata, il che non consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 16 dicembre 2025.